Ogni quanto si rinnova il patentino muletto
Verificato il Fonte del dato: Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025, Allegato A Obbligo previsto da: D.Lgs. 81/2008 art. 73 c. 5
In breve
- Validità
- Cinque anni.
- Aggiornamento
- Almeno 4 ore, relative alla parte pratica.
- Da quando decorrono
- L’Accordo non lo dicePer questa abilitazione il testo fissa solo la cadenza quinquennale. La regola della «data di fine corso» vale per la formazione dei lavoratori, che è un’altra cosa.
- Si può fare online?
- No — né in videoconferenza né in e-learning.
- Se è scaduto
- Il testo non lo dice; l’obbligo del datore di lavoro resta.
L’Accordo 2025 dice che «l’aggiornamento per rinnovare l’abilitazione deve essere effettuato con cadenza quinquennale e con durata minima di 4 ore relative alla parte pratica». Sono ore di pratica: non è una ripetizione della teoria.
Da quando si contano i cinque anni
È la domanda che tutti fanno, e la risposta onesta è che l’Accordo del 2025 non la affronta. Per gli operatori delle attrezzature dell’art. 73 comma 5 il testo si limita a fissare la cadenza quinquennale: non indica un momento da cui decorre.
Attenzione a una confusione frequente, che facciamo notare perché l’abbiamo commessa anche noi. L’Accordo contiene una regola di decorrenza — «a decorrere dalla data di fine corso riportata nell’attestato» — ma sta nella sezione sulla formazione dei lavoratori prevista dall’art. 37, che è un percorso diverso da questa abilitazione. Riportarla qui significherebbe applicare all’abilitazione una regola scritta per un altro corso.
In pratica gli enti formatori calcolano i cinque anni dalla data dell’attestato. È una prassi ragionevole e diffusa, ma è prassi: se la scadenza è al limite, la cosa sensata è chiedere conferma scritta all’ente che ha rilasciato l’attestato.
Che cosa comprende l’aggiornamento
Il minimo è di quattro ore e riguarda la parte pratica. L’Accordo aggiunge che durante il corso «è opportuno che il docente illustri eventuali modifiche normative e evoluzioni tecniche» — una indicazione, non un obbligo di ore aggiuntive.
Poiché l’aggiornamento è interamente pratica, non può essere svolto a distanza. La tabella delle modalità dell’Accordo 2025 indica per queste attrezzature «non consentita» sia per la videoconferenza sincrona sia per l’e-learning, e lo fa anche nella tabella dedicata ai corsi di aggiornamento.
Se è già scaduto
Qui il testo dell’Accordo tace: stabilisce che l’aggiornamento vada fatto ogni cinque anni, ma non dice che cosa accada se il termine è già passato — se basti comunque l’aggiornamento o se occorra rifare il percorso completo. Chi afferma l’una o l’altra cosa sta riportando una prassi, non la norma.
Quello che la norma dice con chiarezza riguarda il datore di lavoro: l’art. 73 del D.Lgs. 81/2008 gli impone di garantire che chi usa l’attrezzatura abbia ricevuto formazione e addestramento adeguati. Un’abilitazione non aggiornata non soddisfa quell’obbligo, e la responsabilità di non affidare il mezzo resta sua.
Prima di iscriversi a un corso è utile chiedere all’ente conferma scritta che il percorso sia conforme all’Accordo del 17 aprile 2025: i percorsi avviati secondo gli accordi abrogati non sono più ammessi dal 24 maggio 2026.
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Fonti di questa pagina
- Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025 (Rep. atti n. 59/CSR), Allegato A — Ministero del lavoro e delle politiche sociali, atto repertorio n. 75 del 19 maggio 2025 — letto il 20 settembre 2026
- D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 — Normattiva, testo vigente (l’art. 73 è nel Titolo III, Capo I) — letto il 20 settembre 2026