RSPP datore di lavoro: il 16/32/48 non esiste più
Verificato il Fonte del dato: Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025, Allegato A Obbligo previsto da: D.Lgs. 81/2008 art. 34 e Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025, Allegato A
In breve
- Chi può farlo
- Il datore di lavoro, nelle ipotesi dell'Allegato II del decreto e salvo i casi dell'art. 31 comma 6L'art. 34 pone due limiti, non uno: un'esclusione e un elenco di ipotesi ammesse.
- Termine
- Il corso propedeutico va concluso entro il 24 maggio 2027È l'unica scadenza del sito che non è ancora passata. Riguarda i datori di lavoro come categoria.
- Struttura del percorso
- Corso per datore di lavoro (16 ore) + modulo comune (8 ore) + eventuale modulo di settoreL'Accordo pone il corso propedeutico come condizione di accesso al modulo comune.
- Totale minimo
- 24 ore dove il settore non ha un modulo integrativoLa somma è nostra: l'Accordo indica le ore dei singoli moduli, non un totale.
- Aggiornamento
- Ogni 5 anni, almeno 8 oreI cinque anni decorrono dalla data di conclusione del modulo comune.
- Si può fare online?
- Il corso no in e-learning, l'aggiornamento sìÈ l'unica figura per cui le due tabelle dell'Accordo danno risposta diversa.
- Vale il vecchio attestato?
- Sì, con credito totale sul modulo comune, alle condizioni della tabella dell'AccordoIl credito sul modulo integrativo dipende dal codice ATECO riportato sull'attestato.
- Norma
- D.Lgs. 81/2008 art. 34 e Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025 (Rep. atti 59/CSR), Allegato A.
Per quindici anni la risposta a quanto dura il corso RSPP datore di lavoro è stata sedici, trentadue o quarantotto ore, secondo la classe di rischio dell’azienda. Nessuno di quei tre numeri è più in vigore.
Chi può farlo, e chi no
La facoltà è dell’articolo 34, e l’articolo la delimita due volte nella stessa frase: «Salvo che nei casi di cui all’articolo 31, comma 6, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell’ALLEGATO II».
Due limiti, quindi, non uno: un’esclusione — i casi dell’art. 31 comma 6 — e un perimetro positivo, le ipotesi dell’Allegato II del decreto. Quali siano nel dettaglio non è su questa pagina: sono in quell’allegato e in quel comma, che la pagina indica perché il lettore possa leggerli.
L’articolo aggiunge una condizione di procedura che si perde spesso: la scelta va comunicata prima, «dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza».
Cosa è cambiato
L’Accordo del 17 aprile 2025 ha sostituito l’impianto precedente, e su questa figura non l’ha ritoccato: l’ha riscritto. L’asse della classe di rischio — basso, medio, alto — non c’è più. Al suo posto ci sono un corso propedeutico uguale per tutti, un modulo comune uguale per tutti e, solo per quattro settori, un modulo integrativo.
| Passaggio | Ore |
|---|---|
| Corso per datore di lavoro (propedeutico) | 16 |
| Modulo comune | 8 |
| Modulo integrativo 1 — Agricoltura, silvicoltura, zootecnia (ATECO A 01-02) | 16 |
| Modulo integrativo 2 — Pesca (ATECO A 03) | 12 |
| Modulo integrativo 3 — Costruzioni (ATECO F) | 16 |
| Modulo integrativo 4 — Chimico-petrolchimico (ATECO C 19 e 20) | 16 |
Il modulo integrativo si aggiunge solo se il settore rientra fra quei quattro. Per tutti gli altri il percorso è 16 + 8 = 24 ore; in agricoltura, costruzioni e chimico diventa 40; nella pesca 36. L’Accordo indica le ore dei singoli moduli: le somme sono nostre.
L’ordine conta: «Al modulo comune si accede dopo aver frequentato il corso propedeutico per datore di lavoro di cui al punto 3». Non si parte dal modulo comune.
Il termine: 24 maggio 2027
È l’unica scadenza di questo sito che non è ancora passata, e sta nelle disposizioni transitorie dell’Accordo: «i datori di lavoro sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui alla parte II, punto 3, del presente accordo in modo che lo stesso venga concluso entro e non oltre il termine di 24 mesi dall’entrata in vigore del presente accordo».
L’Accordo è entrato in vigore il giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il 24 maggio 2025. Ventiquattro mesi dopo è il 24 maggio 2027.
Due cose da notare, perché sono quelle che cambiano la risposta. Il termine riguarda i datori di lavoro come categoria, non solo chi assume l’incarico adesso. E riguarda il corso propedeutico del punto 3 — il primo dei due passaggi di questa pagina — non il modulo comune.
Nella stessa parte c’è l’altro termine, quello già scaduto: «in fase di prima applicazione e comunque non oltre dodici mesi dall’entrata in vigore del presente accordo, possono essere avviati i corsi secondo quanto previsti degli accordi Stato-Regioni abrogati». Dodici mesi dal 24 maggio 2025: la finestra per avviare un corso con il vecchio impianto si è chiusa il 24 maggio 2026.
L’aggiornamento, e da quando decorre
Otto ore almeno, ogni cinque anni. La decorrenza è scritta con precisione, e la frase intera è questa: l’aggiornamento va effettuato «con cadenza quinquennale, a decorrere dalla data di conclusione del modulo comune, con durata minima di 8 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro».
Non dalla fine del corso propedeutico, non dalla fine dell’eventuale modulo di settore: dal modulo comune. Chi ha frequentato i tre pezzi a distanza di mesi ha una sola data che conta, ed è quella di mezzo.
Se il datore di lavoro ha frequentato i moduli specialistici e ne permangono le condizioni, l’aggiornamento deve riguardare anche quelle materie.
L’unica figura su cui le due tabelle non concordano
L’Accordo pubblica due tabelle delle modalità ammesse: una per i corsi, una per gli aggiornamenti. Sono quasi identiche. Su questa figura non lo sono.
| Presenza | Videoconferenza | E-learning | |
|---|---|---|---|
| Corso datore di lavoro/RSPP | Consentita | Consentita | Non consentita |
| Aggiornamento datore di lavoro/RSPP | Consentita | Consentita | Consentita |
Il corso non si può seguire in e-learning; l’aggiornamento sì. La videoconferenza sincrona, che nelle tabelle è una colonna a sé, è consentita in entrambi i casi — sono tre modalità distinte e vanno tenute distinte. È l’unica riga delle due tabelle che cambia risposta, ed è anche il modo più facile di sbagliare: chi copia la risposta di una tabella sull’altra scrive il contrario del vero in uno dei due casi.
Il vecchio attestato 16/32/48: cosa ne resta
L’Accordo ha una clausola di riconoscimento per questa figura, con una tabella, e va letta prima di iscriversi a qualsiasi cosa: «sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell’accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 n 223 per i quali sono riconosciuti i crediti formativi come riportato nella tabella sottoindicata e alle condizioni ivi indicate».
| Corso frequentato (Accordo 2011) | Modulo comune | Modulo integrativo |
|---|---|---|
| Basso, 16 ore | Credito totale | — |
| Medio, 32 ore | Credito totale | Credito totale sui moduli 1 (agricoltura) o 2 (pesca), se l’attestato riporta il codice ATECO A 01, 02 o 03 |
| Alto, 48 ore | Credito totale | Credito totale sul modulo 3 (costruzioni) se l’attestato riporta ATECO F; sul modulo 4 (chimico-petrolchimico) se riporta ATECO C 19 o C 20 |
Il credito sul modulo comune è totale per tutti e tre i livelli. Il credito sul modulo integrativo è condizionato: la tabella lo concede «qualora l’attestato precedentemente rilasciato riporti l’indicazione del Codice Ateco 2007» corrispondente. Un attestato che il codice non lo riporta non soddisfa la condizione scritta, per quanto l’azienda sia del settore.
Quello che la tabella non dice, e che nessuno dovrebbe farle dire. Non parla del corso propedeutico del punto 3 — le sue due colonne sono il modulo comune e il modulo integrativo. Per quel corso vale la clausola generale delle disposizioni transitorie: «i corsi di formazione per datore di lavoro, già erogati alla data di entrata in vigore del presente accordo, i cui contenuti siano conformi al presente accordo sono riconosciuti». La condizione lì è il contenuto, non la durata e non il livello di rischio.
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Fonti di questa pagina
- Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025 (Rep. atti n. 59/CSR), Allegato A, Parte II punti 3 e 4, Parte III punto 2, Parte IV punto 3.5 e Parte VII punto 2 — Ministero del lavoro e delle politiche sociali, atto repertorio n. 75 del 19 maggio 2025 — letto il 20 settembre 2026
- D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, art. 34 (Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi) — Normattiva, testo vigente — letto il 21 settembre 2026