RLS: 32 ore iniziali e un aggiornamento ogni anno
Verificato il Fonte del dato: D.Lgs. 81/2008, art. 37, testo vigente Obbligo previsto da: D.Lgs. 81/2008 art. 37 commi 10, 11 e 12
In breve
- Chi è
- Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, eletto o designato dai lavoratori.
- Durata del corso
- 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici dell'aziendaCon verifica di apprendimento. Le 12 ore devono riguardare i rischi effettivamente presenti in quell'azienda.
- Aggiornamento
- Annuale: almeno 4 ore da 15 a 50 lavoratori, almeno 8 oltre i 50Su questo sito è l'unica cadenza annuale. Le altre cadenze non sono tutte uguali fra loro: si va da due a cinque anni.
- Imprese sotto i 15 lavoratori
- L'obbligo resta, ma le ore le fissa il CCNLIl decreto demanda alla contrattazione collettiva nazionale le modalità dell'obbligo, «nel rispetto del principio di proporzionalità». Non lo elimina.
- Chi paga
- Il corso avviene durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
- Norma
- D.Lgs. 81/2008 art. 37 commi 10, 11 e 12, e la contrattazione collettiva nazionale di categoria.
L’RLS è l’unica figura di questo sito la cui formazione non è disciplinata da un Accordo Stato-Regioni. Le ore stanno nel decreto, e il resto è demandato al contratto collettivo nazionale.
Le 32 ore, e la parte che deve parlare della tua azienda
«La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento.»
Due cose in una frase. Le ore sono 32, ed è un minimo. Ma dodici di quelle ore devono riguardare i rischi effettivamente presenti in quell’azienda: un corso interamente generico, per quanto lungo, non soddisfa il comma 11. È una condizione verificabile guardando il programma prima di iscriversi.
La verifica di apprendimento finale è prevista dalla legge, non lasciata alla scelta dell’ente.
L’aggiornamento è annuale, non quinquennale
| Dimensione dell’impresa | Aggiornamento annuo |
|---|---|
| Oltre 50 lavoratori | Almeno 8 ore |
| Da 15 a 50 lavoratori | Almeno 4 ore |
| Meno di 15 lavoratori | L’obbligo resta; le ore le fissa il CCNL |
La terza riga è quella che conta, perché è dove si trovano più imprese e dove circolano più numeri inventati — e va letta con attenzione, perché è facile leggerla al contrario.
Il comma 11 dice: «per le imprese che occupano meno di 15 lavoratori, la contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico nel rispetto del principio di proporzionalità, tenuto conto della dimensione delle imprese e del livello di rischio per la salute e la sicurezza derivante dall’attività svolta».
L’obbligo c’è. Quello che il decreto non fissa è la sua durata, e la delega al contratto collettivo. Chi legge questa riga come “sotto i quindici lavoratori non si deve niente” legge il contrario di quel che c’è scritto.
Chi pubblica «4 ore» anche per quella fascia sta riportando una cifra che nel decreto non c’è. Il CCNL di settore può benissimo fissarne quattro, o altre: la risposta corretta è quella del proprio contratto, ed è una cosa che si può andare a leggere.
Vale la pena notare la cadenza. Quello dell’RLS è un aggiornamento annuo, ed è l’unico di questo sito. Le altre non sono tutte uguali fra loro — il preposto si aggiorna ogni due anni, il primo soccorso ogni tre, i ponteggi ogni quattro, le abilitazioni per attrezzature ogni cinque — e la differenza non è di grado.
Chi decide modalità e contenuti
Il comma 11 si apre così: «le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi». I contenuti minimi sono otto, e sono questi, nelle parole del decreto:
- «principi giuridici comunitari e nazionali»;
- «legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro»;
- «principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi»;
- «definizione e individuazione dei fattori di rischio»;
- «valutazione dei rischi»;
- «individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione»;
- «aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori»;
- «nozioni di tecnica della comunicazione».
Significa che il contratto di categoria può prevedere di più delle 32 ore, mai di meno.
Durante l’orario di lavoro, e senza oneri per il lavoratore
«La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.»
È scritto nel comma 12: non si fa fuori orario e non lo paga il lavoratore. Si noti cosa il comma dice e cosa non dice. Vieta che il costo ricada sul lavoratore; non individua chi debba sostenerlo. In molti settori la formazione dell’RLS passa dagli organismi paritetici o da un fondo interprofessionale, e il comma li nomina proprio in apertura.