Patentino trattore: 8 ore, e un esonero che pochi citano
Verificato il Fonte del dato: Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025, Allegato A, Parte II punti 8.3.6 e 8.3.7 Obbligo previsto da: D.Lgs. 81/2008 art. 73 c. 5
In breve
- Durata del corso
- 8 ore per un solo tipo di trattore, 13 per ruote e cingoli3 ore di teoria più 5 di pratica per tipo. Le somme sono nostre.
- Escavatori, pale e terne
- Corso separato: 10 ore per una macchina, 16 per il modulo combinato4 ore di teoria più 6 di pratica per macchina; il modulo che copre escavatori idraulici, caricatori frontali e terne dura 12 ore di pratica.
- L'esonero
- Esonera dalle altre abilitazioni previste dall'Accordo, nei lavori agricoli e forestaliE solo per gli attrezzi montati sul trattore, e solo per le operazioni che la clausola elenca. Non è un'abilitazione generale al sollevamento o al movimento terra.
- Rinnovo
- Ogni 5 anni, almeno 4 ore relative alla parte pratica.
- Si può fare online?
- No — né in videoconferenza né in e-learning.
- Norma
- D.Lgs. 81/2008 art. 73 c. 5 e Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025 (Rep. atti 59/CSR), Allegato A e Allegato II.
Il corso per i trattori è il più breve fra le abilitazioni dell’art. 73 comma 5, e porta con sé una clausola di esonero che vale la pena leggere per intero prima di iscriversi a qualsiasi altro corso.
Ruote, cingoli, o entrambi
| Modulo | Ore |
|---|---|
| 1. Teorico-tecnico | 3 |
| 2. Pratica — trattori a ruote | 5 |
| 3. Pratica — trattori a cingoli | 5 |
Un solo tipo: 3 + 5 = 8 ore. Entrambi: 3 + 5 + 5 = 13 ore. L’Accordo indica le ore dei moduli; le somme sono nostre.
La prova pratica finale richiede l’esecuzione di almeno 2 delle prove, per ciascun modulo frequentato. Il questionario teorico si supera con almeno il 70% delle risposte esatte ed è propedeutico alla pratica.
L’esonero, letto per intero
È una disposizione che si cita di rado, e va citata senza tagli:
«Il possesso dell’abilitazione di cui al presente allegato esonera nell’ambito dei lavori agricoli e forestali, in caso di montaggio di attrezzi sui trattori agricoli e forestali per elevare o sollevare carichi, scavare, livellare, livellare asportare superfici, aprire piste o sgombraneve, dal possesso di altre abilitazioni previste dal presente accordo.»
Tre limiti sono nel testo e vanno tenuti insieme. L’esonero opera nell’ambito dei lavori agricoli e forestali, non ovunque. Riguarda attrezzi montati sul trattore, non macchine diverse: chi guida un escavatore in cantiere non è coperto dall’abilitazione al trattore, per quanto l’operazione si somigli. E la clausola elenca le operazioni una per una — elevare o sollevare carichi, scavare, livellare, asportare superfici, aprire piste o sgombraneve — quindi è quell’elenco a delimitarla, non il lavoro agricolo in generale.
C’è poi una quarta parola che si perde facilmente: l’esonero è «dal possesso di altre abilitazioni previste dal presente accordo». Non esonera da qualifiche che discendono da altri atti.
E non è l’unico esonero dell’Accordo. Il punto 8.3.4 ne contiene un secondo, per i carrelli semoventi telescopici rotativi, che è sulla pagina del muletto. Sono due clausole della stessa famiglia.
Escavatori, pale caricatrici, terne
Sono un corso a sé, al punto 8.3.7, con sei moduli pratici alternativi.
| Modulo | Ore |
|---|---|
| 1. Teorico-tecnico | 4 |
| 2. Pratica — escavatori idraulici | 6 |
| 3. Pratica — escavatori a fune | 6 |
| 4. Pratica — caricatori frontali | 6 |
| 5. Pratica — terne | 6 |
| 6. Pratica — autoribaltabili a cingoli | 6 |
| 7. Pratica — escavatori idraulici, caricatori frontali e terne | 12 |
Una macchina sola: 4 + 6 = 10 ore. Il modulo combinato: 4 + 12 = 16 ore. Anche qui l’Accordo indica le ore dei moduli e le somme sono nostre.
Le attrezzature devono esserci davvero: il punto 8.1 chiede al soggetto formatore «le attrezzature e gli accessori conformi alla tipologia per la quale viene rilasciata la categoria di abilitazione», e un’area che consenta «tutte le manovre pratiche previste al punto “Verifica” per ciascuna tipologia di attrezzatura». Per il modulo 7 questo significa escavatori idraulici, caricatori frontali e terne.
Le prove pratiche richieste sono almeno 2 per i moduli da 2 a 6 e almeno 3 per il modulo 7.
La motosega non è qui
L’elenco delle attrezzature per cui l’art. 73 comma 5 richiede una specifica abilitazione non è nel decreto: è nell’Allegato II dell’Accordo, che le enumera una per una con la relativa definizione tecnica. Sono le piattaforme di lavoro mobili elevabili, le gru per autocarro, le gru a torre, i carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo, le gru mobili, i trattori agricoli o forestali, le macchine movimento terra, le pompe per calcestruzzo, le macchine agricole raccogli frutta, i caricatori per la movimentazione di materiali e i carroponti.
La motosega non è in quell’elenco, e l’Accordo non le dedica un corso.
Due precisazioni, perché è un’assenza e le assenze si leggono male. L’elenco si apre con «ferme restando le abilitazioni già previste dalle vigenti disposizioni legislative»: dice quali attrezzature rientrano nell’art. 73 comma 5, non che nessun altro atto possa chiedere una qualifica. E l’Accordo stesso ricorda che «l’acquisizione dell’abilitazione non esaurisce gli obblighi di formazione, informazione e addestramento previsti dal Titolo III» del decreto — obblighi che per la motosega restano interi, e che sono una cosa diversa da un’abilitazione.
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Fonti di questa pagina
- Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025 (Rep. atti n. 59/CSR), Allegato A, Parte II punti 8.3.6 e 8.3.7 con le rispettive sezioni Verifica e Parte III punto 6, Parte IV punto 3.5, e Allegato II — Ministero del lavoro e delle politiche sociali, atto repertorio n. 75 del 19 maggio 2025 — letto il 20 settembre 2026
- D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 — Normattiva, testo vigente (art. 73 comma 5) — letto il 20 settembre 2026