Corso preposto: 12 ore, e un aggiornamento ogni due anni
Verificato il Fonte del dato: Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025, Allegato A Obbligo previsto da: D.Lgs. 81/2008 art. 19 c. 1 lett. g) e art. 37 c. 7
In breve
- Chi è obbligato
- Chi sovrintende all'attività lavorativa di altri e ne controlla la corretta esecuzione.
- Durata del corso
- Almeno 12 oreL'Accordo fissa il minimo complessivo e i quattro moduli, ma non ripartisce le ore fra i moduli.
- Aggiornamento
- Ogni 2 anni, almeno 6 oreNella Parte III dell'Accordo è l'unica cadenza biennale: per lavoratori, dirigenti e datori di lavoro è quinquennale.
- Requisito d'accesso
- Aver già frequentato la formazione generale e specifica per lavoratori.
- Si può fare online?
- In videoconferenza sì, in e-learning noVale sia per il corso sia per l'aggiornamento: le due tabelle dell'Accordo danno per il preposto la stessa risposta.
- Vale anche per i cantieri?
- Sì, e senza moduli aggiuntiviPer dirigenti e datori di lavoro lo stesso obbligo richiede in più il modulo «cantieri».
- Norma
- D.Lgs. 81/2008 art. 19 c. 1 lett. g), art. 37 c. 7 e art. 97 c. 3-ter; Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025 (Rep. atti 59/CSR), Allegato A.
Il preposto non è una qualifica che si sceglie: è una posizione di fatto. Chi sovrintende al lavoro altrui e ne controlla l’esecuzione è preposto anche se nessuno gliel’ha mai detto, e l’Accordo lo mette fra i contenuti del corso — «preposto di fatto ed effettività del ruolo».
Il numero che quasi tutti sbagliano
L’aggiornamento del preposto è biennale. Sei ore almeno, ogni due anni.
È l’unica figura della Parte III dell’Accordo con questa cadenza. Lavoratori, dirigenti e datori di lavoro si aggiornano ogni cinque anni; il preposto ogni due. Una pagina che applica la cadenza quinquennale a tutte le figure sta semplificando, e su questo ruolo la semplificazione produce un obbligo saltato — non un rinnovo in ritardo.
L’Accordo aggiunge una seconda condizione, che non sostituisce la prima: l’aggiornamento va fatto «con cadenza biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi, con durata minima di 6 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro».
Quell’ultima clausola delimita il contenuto delle sei ore: devono riguardare i compiti del preposto, non una materia qualsiasi. E gli esempi di cambiamento sono dell’Accordo, non nostri: «a titolo esemplificativo ma non esaustivo per cambiamenti del contesto si intendono: cambiamenti del reparto, modifiche dei processi produttivi, organizzativi, ecc.».
Le 12 ore, e cosa ci sta dentro
La durata minima del corso è di 12 ore. L’Accordo articola il percorso in quattro moduli ma non indica quante ore spettino a ciascuno: chi pubblica una ripartizione oraria sta descrivendo il proprio corso, non la norma.
| Modulo | Cosa copre |
|---|---|
| Giuridico normativo | Individuazione del preposto, preposto di fatto ed effettività del ruolo, compiti e obblighi, relazioni con gli altri soggetti della prevenzione |
| Gestione e organizzazione della sicurezza | Come si esercita il controllo previsto dall’art. 19, comunicazione con datore di lavoro e dirigenti, misure adottate dopo la valutazione dei rischi |
| Valutazione delle situazioni di rischio e controllo della corretta esecuzione da parte dei lavoratori delle attività | Obblighi connessi ai contratti di appalto, d’opera e di somministrazione, gestione del rischio interferenziale e DUVRI, segnalazione degli infortuni mancati |
| Comunicazione e informazione | Tecniche di comunicazione con i lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati e stranieri |
Il titolo del terzo modulo va letto per intero: «valutazione delle situazioni di rischio e controllo della corretta esecuzione da parte dei lavoratori delle attività». Le ultime parole dicono di chi il preposto controlla l’esecuzione, che è poi la sostanza dell’art. 19 comma 1 lettera a).
Nei cantieri lo stesso corso basta, e per gli altri ruoli no
L’art. 97 comma 3-ter del D.Lgs. 81/2008 è una frase sola: «per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell’impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione».
L’Accordo dice quale corso la soddisfa, e la risposta cambia secondo il ruolo. Per il preposto: «il presente corso è valido anche per gli obblighi formativi ex art. 97, comma 3 ter, del d.lgs. n. 81/2008 per la figura del preposto» — e nient’altro. Per il dirigente e per il datore di lavoro la stessa clausola c’è, ma «integrato dalla frequenza del modulo aggiuntivo “cantieri”».
Quindi il preposto che ha fatto le 12 ore non deve un secondo corso per il cantiere. Il dirigente e il datore di lavoro sì, un modulo in più.
Al corso non si accede da soli
«Al corso per preposti si accede solo dopo aver frequentato la formazione (generale e specifica) per lavoratori.» La parola solo è dell’Accordo: la formazione da lavoratore è un prerequisito, non un’alternativa.
Significa che il monte ore reale per chi parte da zero è più alto delle 12 ore del corso. La formazione da lavoratore dura almeno 8, 12 o 16 ore a seconda della classe di rischio del settore, e quelle ore si sommano: la somma è nostra, l’Accordo indica le ore dei singoli percorsi.
Ma quale delle tre ore valga dipende da una qualificazione che decide il caso più comune di tutti. L’Accordo prevede che «i lavoratori a prescindere dal settore di appartenenza, che non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso». Un preposto che non entra in produzione — un capoufficio in un’azienda metalmeccanica, per dire — può quindi partire dalle 8 ore da lavoratore e non dalle 16, e il conto diventa 8 + 12 = 20 ore invece di 16 + 12 = 28.
E le 8, 12 e 16 ore sono minimi, che la valutazione dei rischi può alzare. Come si compone il monte ore da lavoratore è sulla pagina della formazione dei lavoratori.
Videoconferenza sì, e-learning no
L’Accordo contiene due tabelle, una per i corsi e una per gli aggiornamenti, che indicano per ogni figura quali modalità sono ammesse. Per il preposto entrambe dicono la stessa cosa: presenza fisica consentita, videoconferenza sincrona consentita, e-learning non consentita.
Vale la pena dirlo esplicitamente perché fra le due tabelle una sola riga cambia risposta passando dal corso all’aggiornamento, e non è questa. Per il preposto la regola è la stessa in entrambi i casi: un corso preposto erogato in e-learning non è conforme, mentre lo stesso corso in videoconferenza sincrona lo è. Nelle tabelle dell’Accordo sono due colonne diverse.
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Fonti di questa pagina
- Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025 (Rep. atti n. 59/CSR), Allegato A, Parte II punti 2.1, 2.1.1 e 2.2, Parte III punto 1.2, Parte IV punto 3.5 e Parte VII punto 2 — Ministero del lavoro e delle politiche sociali, atto repertorio n. 75 del 19 maggio 2025 — letto il 20 settembre 2026
- D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, art. 19 (Obblighi del preposto) — Normattiva, testo vigente — letto il 21 settembre 2026
- D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, art. 97 comma 3-ter (Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria) — Normattiva, testo vigente — letto il 21 settembre 2026