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Riportiamo gli obblighi di formazione per la sicurezza sul lavoro — con la norma e la data di lettura

Formazione dei lavoratori: minimo 8, 12 o 16 ore secondo il rischio

Verificato il Fonte del dato: Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025, Allegato A Obbligo previsto da: D.Lgs. 81/2008 art. 37 commi 1, 3 e 6

In breve

Formazione generale
Almeno 4 ore, e costituisce credito formativo permanente.
Formazione specifica
4, 8 o 12 ore secondo la classe di rischio del settoreBasso, medio o alto secondo la classificazione dell'Allegato IV dell'Accordo, che mappa i codici ATECO 2007.
Totale minimo
8 ore (rischio basso), 12 (medio), 16 (alto). I totali sono dell'AccordoSono minimi e non comprendono l'addestramento. E chi non ha mansioni nei reparti produttivi può frequentare il corso a rischio basso qualunque sia il settore.
Chi lavora fuori produzione
Può frequentare il corso a rischio basso, a prescindere dal settoreL'Accordo scrive «possono»: è una facoltà, e resta salvo l'obbligo del datore di lavoro di formare secondo la valutazione dei rischi.
Aggiornamento
Ogni 5 anni, almeno 6 oreI cinque anni decorrono dalla data di fine corso riportata sull'attestato.
La generale scade?
No: l'Accordo la definisce credito formativo permanente.
Norma
D.Lgs. 81/2008 art. 37 commi 1, 3 e 6, e Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025 (Rep. atti 59/CSR), Allegato A.

È il corso da cui partono tutti gli altri: senza di questo non si accede al corso preposti, e la maggior parte dei percorsi successivi lo dà per fatto.

L’obbligo è dell’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008, che lo divide in due. Il comma 1 chiede una formazione «sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche», sui concetti generali e sui rischi della mansione; il comma 3 aggiunge quella «in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I». Le ore le fissa l’Accordo, a cui il comma 2 rinvia.

Due moduli, non uno

Durate minime previste dall’Accordo 17 aprile 2025, Allegato A, Parte II, punti 2.1 e 2.1.1.
Classe di rischio del settoreGeneraleSpecificaTotale
Basso4 ore4 ore8 ore
Medio4 ore8 ore12 ore
Alto4 ore12 ore16 ore

I totali sono scritti nell’Accordo, non sommati da noi: è una delle poche sezioni in cui il testo dichiara sia le ore dei moduli sia il totale, sotto l’intestazione «durata minima complessiva dei corsi di formazione per i lavoratori».

La formazione generale non scade. L’Accordo la qualifica «credito formativo permanente»: si fa una volta e resta. Quello che si rinnova ogni cinque anni è l’aggiornamento, sei ore, e i cinque anni decorrono «dalla data di fine corso riportata nell’attestato» — non dall’assunzione e non dalla data di rilascio.

Tre cose che spostano il conto, e che quasi nessuno riporta

Le ore indicate non comprendono l’addestramento. L’Accordo lo dice espressamente: il monte ore «comprende la “Formazione Generale” e quella “Specifica”, ma non “l’Addestramento”». Se la mansione richiede addestramento, quelle ore sono in più.

Sono minimi, non importi. Contenuti e durata «sono subordinati all’esito della valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro, fatta salva la contrattazione collettiva e le procedure concordate a livello settoriale e/o aziendale e vanno pertanto intesi come minimi». E ancora: «il percorso formativo e i relativi argomenti possono essere ampliati in base alla natura e all’entità dei rischi effettivamente presenti in azienda, aumentando di conseguenza il numero di ore di formazione necessario». Possono, nelle parole dell’Accordo: le tabelle sono un pavimento, e dove i rischi reali eccedono la classificazione il pavimento non basta.

Chi non entra in produzione può seguire il corso a rischio basso. Il testo: «i lavoratori a prescindere dal settore di appartenenza, che non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso con le relative modalità di erogazione». È la disposizione che decide il caso più comune di tutti: l’impiegato amministrativo di un’azienda classificata a rischio alto.

Il verbo è possono, non devono, e la frase che segue nell’Accordo spiega perché la differenza conta: «rimane comunque salvo l’obbligo del datore di lavoro di assicurare la formazione specifica secondo le risultanze della valutazione dei rischi». La facoltà non chiude la valutazione dei rischi; la presuppone.

Quale classe di rischio è la mia

Questa pagina non lo dice, e la ragione è che la risposta sta in un allegato che non abbiamo ancora letto riga per riga. La classe deriva dall’Allegato IV dell’Accordo, che mette in corrispondenza le macrocategorie di rischio con i codici ATECO 2007. Finché quell’allegato non è verificato per intero, attribuire una classe a un settore significherebbe riportare un numero letto altrove — che è esattamente la cosa che questo sito non fa.

Il caso delle costruzioni

Per il comparto delle costruzioni i percorsi del progetto nazionale «16ore-MICS», definito da FORMEDIL ed erogato dalle Scuole edili e dagli Enti unificati territoriali, sono «riconosciuti integralmente corrispondenti alla Formazione Generale e Specifica» dell’Accordo. Chi ha già quel percorso non deve rifare né l’una né l’altra. È l’unico progetto formativo che il punto 2.1.1 nomina.

Accanto a questo, lo stesso punto prevede una via generale che non nomina nessuno: costituisce credito formativo «la formazione derivante dalla frequenza di corsi di formazione professionale presso strutture della formazione professionale o presso enti di formazione professionale accreditati dalle Regioni e Province autonome che abbiano contenuti e durata conformi al presente Accordo».

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