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Riportiamo gli obblighi di formazione per la sicurezza sul lavoro — con la norma e la data di lettura

Quanto dura l’attestato HACCP: la regola di sei regioni, con l’atto

Verificato il Fonte del dato: atti regionali, citati riga per riga Obbligo previsto da: Reg. (CE) 852/2004, Allegato II, Capitolo XII

In breve

Esiste una durata nazionale?
NoIl regolamento europeo non fissa scadenze e non esiste una legge italiana che lo faccia. La competenza è regionale.
Toscana
Aggiornamento quinquennale, almeno 3 ore.
Campania
Aggiornamento triennale: 6 ore responsabili, 3 ore addettiIl decreto del 2018 è quello che fissa queste cifre e non ne è stato trovato uno successivo — che non è la stessa cosa che averne confermata la vigenza.
Lazio
Nessuna durata fissataL’atto regionale prescrive ore ma non anni. Il 'valido 2 anni' che circola non si trova in alcun atto.
Emilia-Romagna
Nessuna regola regionale dal 2025La legge regionale che disciplinava la materia è stata abrogata a luglio 2025.

Non c’è una scadenza nazionale da cercare: il Regolamento (CE) 852/2004 impone la formazione e rinvia alla legislazione nazionale, e in Italia la materia è regionale.

Questa pagina copre sei regioni: Lazio, Toscana, Campania, Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna. Per le altre quattordici non riporta ore né validità, e l’elenco di quali sono è più sotto. Preferire una tabella corta a una completa è deliberato: la cifra che manca qui si trova ovunque, e quasi sempre senza l’atto dietro.

Ore e validità secondo l’atto di ciascuna regione. Sei regioni su venti — quelle il cui atto è stato letto; le altre sono elencate sotto, non in tabella. Dove l’atto non fissa un valore, la riga lo dice.
RegioneOreAggiornamentoAtto
Toscana2 (modulo A), 4 (livello 2), 8 (responsabili)Quinquennale, almeno 3 oreD.G.R. 540/2024
Campania4 (rischio 1), 8 (rischio 2), 12 (responsabili)Triennale: 6 ore responsabili, 3 ore addettiD.D. 110/2018
LazioAlmeno 6 (addetti), almeno 20 (responsabili HACCP)Nessuna cadenza fissataD.G.R. 825/2009
Veneto3Rinnovo entro 3 anni — ma vedi sottoD.G.R. 2898/2012
LombardiaNessuna fissataNessuna fissataL.R. 33/2009 art. 126
Emilia-RomagnaNessuna regola regionaleNessuna regola regionaleL.R. 9/2025 (abrogazione)

Emilia-Romagna: la regola regionale non c’è più

La Regione ha abrogato, con la L.R. 25 luglio 2025, n. 9, la legge regionale 11/2003 su cui si reggeva tutta la disciplina della formazione degli alimentaristi. Lo dice la Regione stessa: «la formazione degli alimentaristi non è più regolata da una legge specifica della Regione Emilia-Romagna», e non è più necessario che i corsi siano accreditati dalle AUSL.

L’obbligo di formare il personale resta — discende dal regolamento europeo — ma ore, validità e accreditamento non sono più fissati dalla Regione: la responsabilità è dell’operatore del settore alimentare. Le durate di tre e cinque anni che si trovano ancora ovunque vengono dalla delibera 311/2019, adottata sulla legge poi abrogata.

Veneto: la delibera c’è, l’obbligo no

La D.G.R. 2898/2012 prevede corsi da 3 ore e dice che «il rinnovo dell’attestazione va effettuato entro 3 anni dalla data di rilascio». Tre mesi dopo, però, la L.R. 19 marzo 2013, n. 2, art. 5 ha stabilito che l’obbligo di formazione «viene sostituito dalla formazione impartita dal datore di lavoro o dal responsabile dell’attività lavorativa di manipolazione alimentare, che riveste il ruolo di operatore del settore alimentare (OSA)».

Il modello delle 3 ore con rinnovo triennale resta quindi il riferimento regionale, ma non è più un obbligo di legge nella forma in cui viene di solito presentato.

Lazio: ore sì, anni no

La D.G.R. 825/2009 fissa le ore — «non inferiore alle 6 ore totali» per gli addetti, «almeno 20 ore» per i responsabili della procedura HACCP — ma non indica alcuna scadenza in anni. Dice che la formazione «non può essere un fatto puramente episodico» e che vanno previsti «aggiornamenti periodici», «in particolare in occasione di modifiche del ciclo produttivo, degli impianti e/o della normativa di riferimento».

È un criterio, non un termine. La formula attestato HACCP valido 2 anni, molto diffusa per il Lazio, non compare nell’atto.

Lombardia: la legge rinvia all’operatore

L’art. 126 della L.R. 33/2009 ha due soli commi: impone agli operatori di provvedere alla formazione del personale secondo quanto stabilito dal regolamento (CE) 852/2004, e affida ai dipartimenti di prevenzione delle ASL la verifica dell’adeguatezza delle procedure formative. Né ore né validità.

Le altre quattordici regioni

Abruzzo, Basilicata, Calabria, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Trentino-Alto Adige, Umbria, Valle d’Aosta: per nessuna di queste questa pagina riporta ore o validità, perché il loro atto non è fra quelli letti qui. L’assenza di una riga non significa che non ci sia un obbligo, e non significa che valga la regola di una regione vicina.

Tre di cui possiamo almeno indicare l’atto

Non le ore — quelle restano da leggere — ma l’atto e la pagina ufficiale da cui partire.

  • PugliaLegge Regionale 24 luglio 2007, n. 22, «Abolizione del libretto di idoneità sanitaria per gli alimentaristi e formazione del personale alimentarista», in Bollettino ufficiale n. 105 del 24 luglio 2007. È la legge che ha soppresso il libretto e ha messo al suo posto la formazione; le durate, se ci sono, stanno in un regolamento attuativo che qui non è stato letto.
  • Valle d’Aosta — la pagina della Regione sulla formazione degli alimentaristi nomina l’atto in vigore: la deliberazione di Giunta regionale n. 1406 del 27 novembre 2023, che approva le linee guida sulla formazione igienico-sanitaria e revoca le DGR 4197/2004, 1521/2006 e 1067/2011. È l’atto più recente fra quelli incontrati su questo argomento, e quella revoca è la ragione per cui una cifra valdostana trovata in giro e datata 2004, 2006 o 2011 è da considerare superata.
  • Provincia autonoma di Bolzano — la guida provinciale sulla sicurezza alimentare riporta che con la deliberazione della Giunta provinciale n. 542 del 13 maggio 2014 sono stati definiti i contenuti della formazione ma non la sua durata, e che la formazione può essere svolta dall’operatore stesso, da una persona da lui incaricata o da terzi, e-learning compreso. L’articolo 6 esonera chi possiede già una formazione professionale adeguata. È un caso raro e vale la pena saperlo: qui non c’è un monte ore da cercare, perché la Provincia non ne ha fissato uno.

Due dove la ricerca ha dato un risultato, e il risultato è l’assenza

  • Piemonte — non risulta un atto regionale che prescriva ore e validità per la formazione degli alimentaristi. La L.R. 15/2008 ha abolito il libretto di idoneità sanitaria e non è stato trovato nulla che lo sostituisca con un percorso obbligatorio. Le 104 ore e le 16 ore triennali che si trovano cercando HACCP Piemonte vengono dai percorsi SAB per la somministrazione e il commercio alimentare, che sono un’abilitazione diversa: sul sito della Regione quei contenuti stanno sotto la sezione del commercio, non sotto quella della sanità.
  • Sicilia — il decreto che governa la materia è individuato, ma l’allegato tecnico che contiene ore e validità non è disponibile per via ufficiale. Le cifre in circolazione non hanno una fonte regionale verificabile.

La confusione fra i due percorsi non riguarda solo il Piemonte. In più regioni l’unico atto facilmente reperibile sulla formazione alimentare disciplina l’abilitazione alla somministrazione e al commercio — corsi lunghi, spesso oltre cento ore — che non è la formazione igienico-sanitaria di cui parla questa pagina. Prima di prendere per buona una cifra, conviene guardare a quale delle due si riferisce.

Per una regione non elencata, la domanda va all’ASL competente o al settore regionale che si occupa di sicurezza alimentare.

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